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La scomparsa del fiduciante e gli adempimenti normativi

Nella nostra attività può accadere che gli eredi di un nostro fiduciante ci comunicano la prematura scomparsa di un loro congiunto. A questo punto, molti si interrogano su quali siano i tempi e i modi per poter addivenire alla devoluzione dei beni che spettano agli aventi diritto. La società, infatti, non appena riceve la notizia che un proprio fiduciante è scomparso, deve immediatamente provvedere a bloccare la posizione contrattuale del de cuius.

Procediamo per gradi.

La pratica ci ha indotto a credere che, alcune volte, l’apertura di un mandato fiduciario venga effettuata all’insaputa dei propri familiari. Cosicché, accade che gli eredi, cercando di ordinare la documentazione del de cuius notino della corrispondenza con la fiduciaria, oppure consultando le movimentazioni bancarie, rilevino la presenza di un rapporto con detta fiduciaria. Inizialmente, quindi, la fiduciaria riceve una comunicazione dagli eredi riguardante la scomparsa del loro congiunto e, contestualmente, domandano informazioni sull’eventuale esistenza di un rapporto contrattuale. Qualora ciò fosse fondato, la fiduciaria conferma l’esistenza del mandato fiduciario, ma con l’avvertimento che non può rilasciare informazioni in merito, qualora non fosse presentata della documentazione volta a provare la scomparsa del fiduciante. La procedura che disciplina le successioni, che trova un fondamento giuridico nel D.Lgs n. 346 del 1990 e nella prassi nelle comunicazioni di Assofiduciaria, può essere suddivisa in due momenti:

1) il rilascio agli eredi di informazioni sui beni oggetto di intestazione fiduciaria;

2) la consegna degli stessi beni agli eredi.

Fase n. 1 – Rilascio informazioni sui beni oggetto di intestazione fiduciaria

Nel caso in cui la fiduciaria riceva un’istanza, con la quale gli eredi domandano informazioni sui beni oggetto di intestazione fiduciaria, la stessa potrà rilasciare le informazioni richieste a seguito della presentazione di un certificato di morte e di un atto notorio, contenente le seguenti informazioni:

  • identità degli eredi e degli aventi diritto a titolo diverso, con indicazione del grado di parentela con il de cuius;
  • le loro generalità;
  • se gli eredi hanno la piena capacità d’agire, oppure se sono minori d’età, incapaci, persone giuridiche e chi ha la loro rappresentanza legale;
  • se fra gli eredi vi è il coniuge superstite o se, alla data della morte del de cuius, era intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione personale o di divorzio, o comunque di cessazione degli effetti civili
  • del matrimonio;
  • in assenza di testamento, l’inesistenza di altre persone alle quali la legge riserva una quota di eredità ed espressa indicazione che il defunto non ha lasciato testamento;
  • in presenza di testamento:
  1. che esso è l’ultimo, valido e che non sono insorte vertenze in rapporto all’eredità o vi siano contestazioni avverso il testamento;
  2. che, oltre alle persone nominate dal testatore a titolo diverso, ve ne siano altre, alle quali la legge riserva una quota di eredità od altri diritti di successione;
  3. se vi sono uno o più esecutori testamentari, l’atto deve portare l’indicazione, oltre che della loro nomina, anche degli estremi del relativo atto di accettazione o rinuncia dell’incarico;
  4. se vi sono eredi che hanno rinunciato all’eredità, devono essere menzionati gli estremi dell’atto di rinuncia formale ed indicate le generalità delle persone a favore delle quali si è devoluta la parte del rinunciante.

Fase n. 2 – Consegna dei beni agli eredi

La società fiduciaria provvederà a consegnare agli eredi i beni oggetto di intestazione fiduciaria quando, alternativamente,

  • gli eredi abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate competente per territorio una comunicazione, in cui dichiarano che non vi era l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Occorre chiedere agli eredi una copia della comunicazione inviata, unitamente alla prova che essa sia stata ricevuta dall’Agenzia delle Entrate;
  • gli eredi presentano una copia autentica della dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate, o un certificato di avvenuta presentazione emesso sempre dalla stessa Agenzia. Occorre verificare che nella dichiarazione di successione siano indicati i beni oggetto di intestazione fiduciaria che, ai sensi di legge, devono essere compresi nell’asse ereditario (ad esempio i titoli di Stato, in quanto esenti dall’asse ereditario, non devono essere citati nella dichiarazione di successione). Al riguardo, si vuole specificare quali sono i titoli che non concorrono a formare l’attivo ereditario e che, pertanto, non devono essere inclusi nella dichiarazione di successione:
  1. titoli del debito pubblico, fra i quali i Buoni Ordinari del Tesoro e i Certificati di Credito del Tesoro;
  2. gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge.

Con il riferimento ai titoli equiparati, la Risoluzione del Ministero delle finanze del 2 agosto 1994, n. 9-012, ha previsto che le disposizioni di cui alle lettere h) e i), dell’articolo 12 del DLgs 346 del 1990, si applicano ai quei titoli per i quali le legge dispone la totale assimilazione ai titoli pubblici. Al riguardo, il comma 13 bis dell’articolo 12, del Dlgs 21 novembre 1997, n. 461 prevede che i titoli emessi da enti e organismi internazionali, costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, sono equiparati, a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano. Un elenco di tali enti e organismi internazionali è individuabile nella Nota del Ministero delle Finanze, Direzione Centrale Servizi Generali n. 14/942925 del 1° giugno 1994.

Pertanto, i titoli emessi da alcuni organismi internazionali, quali ad esempio BEI, Bers, Ceca, Euratom sono esenti dall’imposta di successione, in quanto assimilabili ai titoli di Stato italiani. Occorre precisare che, in caso di presenza nell’asse ereditario di quote di fondi che hanno investito anche in titoli di Stato, è necessario che l’intermediario rilasci un documento, dal quale si evince la sola quota parte di capitale investita nei titoli di Stato, in quanto questa parte è esente dall’imposta di successione.

 

La conclusione positiva di questa seconda fase autorizza la fiduciaria al rilascio dei beni a lei intestati in favore degli eredi.

Avv. Elio Macchia

Crossfid S.p.A.

By Published On: 31 Luglio 2020

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