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Il fascino intramontabile della fiduciaria

Il mandato fiduciario è lo strumento giuridico che consente di trasferire la proprietà formale e l’amministrazione di strumenti finanziari e beni da un soggetto, il Fiduciante, ad una società, la Fiduciaria.

L’istituto giuridico di riferimento è quello del mandato senza rappresentanza.

Come il mandatario, la società fiduciaria opera in nome proprio ma nell’esclusivo interesse del Fiduciante (mandante) in capo al quale permane la proprietà sostanziale, trasferendosi in capo alla società fiduciaria la sola legittimazione. La fiduciaria assume la disponibilità ma non la proprietà del bene.

Il fiduciante può essere una persona fisica o giuridica (di nazionalità italiana o estera) purché abbia capacità giuridica. Quindi anche fondazioni, società semplici o trust, possono dare mandato alle fiduciarie.

Il fiduciante, all’atto della sottoscrizione del mandato fiduciario, dovrà dichiarare (i) di non essere un soggetto fallito; (ii) che i beni da amministrare sono di sua esclusiva proprietà; (iii) che sui beni da amministrare egli possieda diritti reali di godimento; (iv) se i beni da amministrare sono affidati dal fiduciante nella sua qualità di imprenditore o nell’esercizio d’impresa.

Inoltre, a seguito della sottoscrizione del documento contrattuale il fiduciante dovrà anticipare alla società fiduciaria i mezzi necessari per lo svolgimento del relativo incarico. La provvista può essere costituita mediante assegno circolare o bonifico bancario.

Gli elementi che caratterizzano il rapporto fiduciario sono:

  • la separazione di fatto tra effettiva proprietà e legittimazione formale;
  • il diritto del fiduciante alla restituzione, in qualsiasi momento, dei beni affidati alla società fiduciaria;
  • l’obbligo della società fiduciaria di astenersi dall’esercitare qualsiasi attività relativa ai beni amministrati se non sulla base di preventive ed esclusive istruzioni scritte del fiduciante;
  • l’obbligo della società fiduciaria di operare sempre su base finanziaria completamente garantita. Di conseguenza non può in alcun caso contrarre debiti o assumere impegni finanziari per conto dei propri
  • fiducianti, se non previa fornitura dei fondi necessari all’esecuzione di qualsiasi attività relativa ai beni amministrati.

Di particolare interesse è comprendere quando l’intestazione fiduciaria può essere utile.

Quando il fiduciante vuole mantenere la riservatezza circa le proprie consistenze patrimoniali depositate presso gli intermediari finanziari o affidate in gestione ai medesimi oppure necessita di una riservatezza nelle iniziative imprenditoriali, evitando tensioni concorrenziali, diniego di vendita, distorsioni di prezzo.

Non solo. Quando il fiduciante vuole o deve costituire vincoli (pegno, patti,) sui valori mobiliari intestati fiduciariamente a garanzia dei finanziamenti ottenuti o degli impegni assunti in ambito societario oppure quando si devono attuare patti di sindacato azionario e/o parasociali in genere o dare esecuzione a piani di stock-option.

Quando si deve permettere il passaggio generazionale di beni di famiglia assicurando la continuità gestionale

Quando si deve garantire il trasferimento dei valori mobiliari ed il pagamento del prezzo nell’ambito delle compravendite di partecipazioni.

Quando il fiduciante vuole mantenere una visione unitaria del patrimonio complessivo aggregando, grazie all’unicità dell’intestatario, i segmenti affidati ai vari intermediari finanziari.

Particolarmente interessante è l’utilizzo del mandato fiduciario quale strumento utile per adempiere alle obbligazioni contrattuali.

In tale ambito, infatti, al fine di raggiungere un risultato che faccia collimare interessi anche contrapposti o che contenga gli individualismi a favore di uno scopo comune e superiore alle parti, occorre una figura imparziale e confidenziale, che sia indipendente, riservata e sopravviva alla vita dei contraenti.

Tali peculiarità sono insite nella natura stessa di una società fiduciaria.

L’indipendenza della Fiduciaria è garanzia dell’assenza di conflitti di interesse che è strumentale al raggiungimento degli obiettivi del fiduciante e/o dei terzi coinvolti nell’esecuzione del mandato.

In alternativa all’utilizzo di un trust, soprattutto per la velocità di esecuzione e i costi contenuti, la Fiduciaria rappresenta il soggetto imparziale, per la propria indipendenza, che, ponendosi al di sopra delle parti, permette di amministrare gli aspetti più delicati e in conflitto tra loro contenuti in complesse e riservate pattuizioni.

Permette, inoltre, come nei casi di patti parasociali, di riunire più soggetti intorno ad un progetto comune, vincolandoli sino al raggiungimento di un obiettivo condiviso.

L’amministrazione fiduciaria di un bene, come si è già visto, mantiene riservata l’effettiva proprietà e consente alla Fiduciaria di effettuare, a nome proprio ma per conto del fiduciante, attività in grado di soddisfare le più diverse esigenze sia in ambito finanziario sia in ambito societario anche a supporto di trust e patti di famiglia.

La conseguenza è che eventuali soggetti non legittimati non possono venire a conoscenza dell’identità del fiduciante.

Il mandato fiduciario si presenta, altresì, complementare rispetto ad altri strumenti giuridici tra i quali:

  • Trust
  • patto di famiglia
  • polizza assicurativa
  • private equity

Con riferimento al trust, la fiduciaria quale intestataria delle relazioni con i diversi intermediari può coadiuvare il trustee nella tenuta della contabilità ai fini del rendiconto ai beneficiari o ai guardiani aggregando, grazie all’unicità dell’intestatario, le relazioni con i vari intermediari finanziari.

Relativamente al ruolo che la società fiduciaria può avere nell’ambito di un patto di famiglia la società fiduciaria può assumere un ruolo di garanzia e di tutela della piena efficacia del patto, ove si consideri la soluzione di tenere affidate fiduciariamente le quote oggetto di trasferimento fino all’apertura della successione dell’imprenditore. Perciò a quel punto, la fiduciaria provvederà a reintestare al beneficiario e agli altri legittimari quanto oggetto di mandato fiduciario, intervenendo altresì con un ruolo di garanzia per la corretta esecuzione dei meccanismi di compensazione, ivi compresi quelli a favore di altri legittimari eventualmente sopravvenuti.

Con riferimento alla polizza assicurativa, il cliente può conferire alla società fiduciaria incarico di sottoscriverla eventualmente indicando la fiduciaria stessa quale beneficiario della polizza stipulata.

Alla scadenza della polizza (o al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato) la Fiduciaria riscuote (se indicata anche come beneficiaria) la somma assicurata e la mette a disposizione della persona preventivamente designata dal Fiduciante quale beneficiario.

Con riferimento ad operazioni che vedono spesso coinvolti fondi di Private Equity interessati ad acquisire quote partecipative, di minoranza o di maggioranza, in una società di capitali nell’ambito di un più ampio disegno di riorganizzazione aziendale in ottica successoria, la società fiduciaria rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile “stabilizzare” e rendere efficaci gli impegni che il fondo di private equity e gli altri soci si sono assunti nell’ambito del contratto di compravendita.

Da quanto evidenziato si può solo condividere che la società fiduciaria ancorché nata nel 1939 sembra avere ancora molto da offrire alla propria clientela.

Avv. Elio Macchia

CROSSFID SPA

By Published On: 22 Luglio 2021

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