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	<title>Pianificazione Archivi - Crossfid</title>
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	<description>Servizi Fiduciari &#124; Società Fiduciaria &#124; Family Office</description>
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		<title>La scomparsa del fiduciante e gli adempimenti normativi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Crossfid Master Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 16:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nella nostra attività può accadere che gli eredi di un nostro fiduciante ci comunicano la prematura scomparsa di un loro congiunto. A questo punto, molti si interrogano su quali siano i tempi e i modi per poter addivenire alla devoluzione dei beni che spettano agli aventi diritto. La società, infatti, non appena riceve la notizia [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nella nostra attività può accadere che gli eredi di un nostro fiduciante ci comunicano la prematura scomparsa di un loro congiunto. A questo punto, molti si interrogano su quali siano i tempi e i modi per poter addivenire alla devoluzione dei beni che spettano agli aventi diritto. La società, infatti, non appena riceve la notizia che un proprio fiduciante è scomparso, deve immediatamente provvedere a bloccare la posizione contrattuale del <em>de cuius</em>.</p>
<p>Procediamo per gradi.</p>
<p>La pratica ci ha indotto a credere che, alcune volte, l’apertura di un mandato fiduciario venga effettuata all’insaputa dei propri familiari. Cosicché, accade che gli eredi, cercando di ordinare la documentazione del <em>de cuius</em> notino della corrispondenza con la fiduciaria, oppure consultando le movimentazioni bancarie, rilevino la presenza di un rapporto con detta fiduciaria. Inizialmente, quindi, la fiduciaria riceve una comunicazione dagli eredi riguardante la scomparsa del loro congiunto e, contestualmente, domandano informazioni sull’eventuale esistenza di un rapporto contrattuale. Qualora ciò fosse fondato, la fiduciaria conferma l’esistenza del mandato fiduciario, ma con l’avvertimento che non può rilasciare informazioni in merito, qualora non fosse presentata della documentazione volta a provare la scomparsa del fiduciante. La procedura che disciplina le successioni, che trova un fondamento giuridico nel D.Lgs n. 346 del 1990 e nella prassi nelle comunicazioni di Assofiduciaria, può essere suddivisa in due momenti:</p>
<p>1) il rilascio agli eredi di informazioni sui beni oggetto di intestazione fiduciaria;</p>
<p>2) la consegna degli stessi beni agli eredi.</p>
<p><em>Fase n. 1 – Rilascio informazioni sui beni oggetto di intestazione fiduciaria</em></p>
<p>Nel caso in cui la fiduciaria riceva un’istanza, con la quale gli eredi domandano informazioni sui beni oggetto di intestazione fiduciaria, la stessa potrà rilasciare le informazioni richieste a seguito della presentazione di un certificato di morte e di un atto notorio, contenente le seguenti informazioni:</p>
<ul>
<li>identità degli eredi e degli aventi diritto a titolo diverso, con indicazione del grado di parentela con il <em>de cuius</em>;</li>
<li>le loro generalità;</li>
<li>se gli eredi hanno la piena capacità d’agire, oppure se sono minori d’età, incapaci, persone giuridiche e chi ha la loro rappresentanza legale;</li>
<li>se fra gli eredi vi è il coniuge superstite o se, alla data della morte del <em>de cuius</em>, era intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione personale o di divorzio, o comunque di cessazione degli effetti civili</li>
<li>del matrimonio;</li>
<li>in assenza di testamento, l’inesistenza di altre persone alle quali la legge riserva una quota di eredità ed espressa indicazione che il defunto non ha lasciato testamento;</li>
<li>in presenza di testamento:</li>
</ul>
<ol>
<li>che esso è l’ultimo, valido e che non sono insorte vertenze in rapporto all’eredità o vi siano contestazioni avverso il testamento;</li>
<li>che, oltre alle persone nominate dal testatore a titolo diverso, ve ne siano altre, alle quali la legge riserva una quota di eredità od altri diritti di successione;</li>
<li>se vi sono uno o più esecutori testamentari, l’atto deve portare l’indicazione, oltre che della loro nomina, anche degli estremi del relativo atto di accettazione o rinuncia dell’incarico;</li>
<li>se vi sono eredi che hanno rinunciato all’eredità, devono essere menzionati gli estremi dell’atto di rinuncia formale ed indicate le generalità delle persone a favore delle quali si è devoluta la parte del rinunciante.</li>
</ol>
<p><em>Fase n. 2 – Consegna dei beni agli eredi</em></p>
<p>La società fiduciaria provvederà a consegnare agli eredi i beni oggetto di intestazione fiduciaria quando, alternativamente,</p>
<ul>
<li>gli eredi abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate competente per territorio una comunicazione, in cui dichiarano che non vi era l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Occorre chiedere agli eredi una copia della comunicazione inviata, unitamente alla prova che essa sia stata ricevuta dall’Agenzia delle Entrate;</li>
<li>gli eredi presentano una copia autentica della dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate, o un certificato di avvenuta presentazione emesso sempre dalla stessa Agenzia. Occorre verificare che nella dichiarazione di successione siano indicati i beni oggetto di intestazione fiduciaria che, ai sensi di legge, devono essere compresi nell’asse ereditario (ad esempio i titoli di Stato, in quanto esenti dall’asse ereditario, non devono essere citati nella dichiarazione di successione). Al riguardo, si vuole specificare quali sono i titoli che non concorrono a formare l’attivo ereditario e che, pertanto, non devono essere inclusi nella dichiarazione di successione:</li>
</ul>
<ol>
<li>titoli del debito pubblico, fra i quali i Buoni Ordinari del Tesoro e i Certificati di Credito del Tesoro;</li>
<li>gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge.</li>
</ol>
<p>Con il riferimento ai titoli equiparati, la Risoluzione del Ministero delle finanze del 2 agosto 1994, n. 9-012, ha previsto che le disposizioni di cui alle lettere h) e i), dell’articolo 12 del DLgs 346 del 1990, si applicano ai quei titoli per i quali le legge dispone la totale assimilazione ai titoli pubblici. Al riguardo, il comma 13 bis dell’articolo 12, del Dlgs 21 novembre 1997, n. 461 prevede che i titoli emessi da enti e organismi internazionali, costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, sono equiparati, a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano. Un elenco di tali enti e organismi internazionali è individuabile nella Nota del Ministero delle Finanze, Direzione Centrale Servizi Generali n. 14/942925 del 1° giugno 1994.</p>
<p>Pertanto, i titoli emessi da alcuni organismi internazionali, quali ad esempio BEI, Bers, Ceca, Euratom sono esenti dall’imposta di successione, in quanto assimilabili ai titoli di Stato italiani. Occorre precisare che, in caso di presenza nell’asse ereditario di quote di fondi che hanno investito anche in titoli di Stato, è necessario che l’intermediario rilasci un documento, dal quale si evince la sola quota parte di capitale investita nei titoli di Stato, in quanto questa parte è esente dall’imposta di successione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La conclusione positiva di questa seconda fase autorizza la fiduciaria al rilascio dei beni a lei intestati in favore degli eredi.</p>
<p>Avv. Elio Macchia</p>
<p>Crossfid S.p.A.</p>
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		<title>La pianificazione successoria ai tempi del Covid-19</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Crossfid Master Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 17:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pianificazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Contratto di affidamento fiduciario si presenta come una soluzione efficace per l’imprenditore che intenda programmare, in anticipo, una tutela per la propria famiglia e, in particolare, per i soggetti più deboli, senza precludersi la possibilità di modificare o di revocare lo stesso contratto qualora ricorressero ulteriori eventi futuri Tutti stiamo vivendo un momento terribile. [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4>Il Contratto di affidamento fiduciario si presenta come una soluzione efficace per l’imprenditore che intenda programmare, in anticipo, una tutela per la propria famiglia e, in particolare, per i soggetti più deboli, senza precludersi la possibilità di modificare o di revocare lo stesso contratto qualora ricorressero ulteriori eventi futuri</h4>
<p>Tutti stiamo vivendo un momento terribile. Momento che, molto probabilmente, in questo 2020, durerà almeno più di sei mesi. Non potremo mai dimenticare questo periodo e gli effetti inevitabili che si avranno nella nostra vita, nel nostro comportamento, nei nostri modi di pensare. Una situazione che forse nemmeno in un film hollywoodiano abbiamo mai visto e mai avremmo avuto modo di vedere.Quando la realtà supera la fantasia. Questa situazione avrà degli inevitabili effetti anche nel mondo imprenditoriale e, in particolare, nel modo di pensare e di gestire la propria attività.</p>
<p>L’imprenditore Italiano è sempre stato titubante nel “passare la mano”, ancorché ai propri discendenti. Il detto “la prima generazione crea, la seconda mantiene e la terza distrugge” disegna perfettamente la percezione che si ha del passaggio generazionale. A nulla valgono le considerazioni che il passaggio generazionale nell’impresa, se non progettato per tempo dall’imprenditore e quando è ancora in vita, conduce spesso a conflitti all’interno della sua famiglia, con riflessi, a volte devastanti, sia per l’impresa che per la famiglia stessa. Questa convinzione, purtroppo, si riflette negativamente anche sulla pianificazione successoria che necessariamente coinvolge tutto il patrimonio e tutta la famiglia, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, ove presenti.</p>
<p>Il Covid-19 ci ha dimostrato come tutto il genere umano è facilmente vulnerabile; molto di più di quello che ognuno di noi avrebbe mai potuto pensare. Questo ci dovrebbe insegnare che una pianificazione successoria, per quanto l’idea possa apparire antipatica, deve entrare a far parte del nostro <em>modus pensandi et operandi</em>. Lo scopo è quello di tutelare le persone più deboli della propria discendenza nel caso in cui si realizzi un evento imprevedibile, che impedisca <em>de facto</em> una tale attività. Nel panorama giuridico nazionale, gli istituti più noti per poter programmare una pianificazione successoria sono il Trust, il Patto di Famiglia, il vincolo di destinazione e il Contratto di Affidamenti Fiduciario. Se gli istituti del Trust o del Patto di Famiglia risultano essere mal percepiti dal mondo imprenditoriale perché troppo vincolanti e il vincolo di destinazione alquanto limitativo sotto l’aspetto oggettivo, così non è per il Contratto di Affidamento Fiduciario.</p>
<p>Ma cosa è il Contratto di Affidamento Fiduciario?</p>
<p>Il Contratto di Affidamento Fiduciario è il frutto di una recente elaborazione dottrinale e rappresenta una nuova tipologia contrattuale alternativa ai più diffusi istituti quali il Trust. In quanto contratto atipico, – cioè non previsto dal Codice Civile – l’Affidamento Fiduciario deve essere conforme al disposto dell’articolo 1322 del Codice Civile, vale a dire, deve perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Con il Contratto di Affidamento Fiduciario, un soggetto (Affidante) conferisce dei beni a un altro soggetto (Affidatario), con lo scopo di gestire tali beni a vantaggio dei beneficiari, in base a un programma disposto dallo stesso Affidante e che l’Affidatario è obbligato a osservare e attuare. Con la sottoscrizione di questo contratto, l’Affidatario diviene titolare di uno o più beni dell’Affidante; egli, infatti, riceve un diritto di proprietà temporaneo che deve gestire nell’interesse altrui, nei limiti di un programma posto in essere dallo stesso Affidante. La conseguenza è che i beni vengono segregati e non confusi con il patrimonio dell’Affidatario, dell’Affidante e dei Beneficiari. In questo modo, i beni non potranno essere aggrediti dai rispettivi creditori particolari.</p>
<p>L’Affidamento Fiduciario è un contratto che viene disciplinato dalle norme del Codice Civile.</p>
<p>La causa del contratto di affidamento fiduciario è il programma destinatorio, che rappresenta la destinazione dei beni e il modo per realizzarla. Il contratto di Affidamento Fiduciario viene citato dal nostro legislatore al fine di individuare uno strumento di assistenza e tutela delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare – Legge n. 112 del 2016, meglio nota come la legge del “Dopo di Noi” -.</p>
<p>Sotto un profilo esclusivamente fiscale, occorre dire che tale contratto subisce la stessa disciplina fiscale dell’imposta di donazione e successione – Testo Unico sulle Successioni e Donazioni 346 del 31 ottobre 1990 – ad oggi in vigore. Pertanto, in caso di conferimento di beni in un Contratto di Affidamento Fiduciario dove il soggetto Beneficiario è il figlio dell’Affidante, si applicherà sul valore dei beni un’imposta pari al 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascun erede. Anche l’aspetto fiscale è una variabile da non trascurare anche in vista di una probabile rivisitazione dell’imposta di successione e donazione.</p>
<p>In conclusione, quindi, l’adozione dell’istituto innanzi descritto consentirebbe all’imprenditore di programmare, in anticipo, una tutela per la propria famiglia e, in particolare, per i soggetti più deboli, lasciandosi, comunque, la possibilità di modificare o di revocare lo stesso contratto qualora ricorressero ulteriori eventi futuri.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avv. Elio Macchia</p>
<p>Crossfid SpA</p>
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